Software e IA difettosi: chi paga i danni
Informazioni aggiornate al 2 novembre 2026.
Un aggiornamento che fa surriscaldare un elettrodomestico connesso, un’app che cancella le foto di famiglia. Finora le regole sui prodotti difettosi erano pensate per gli oggetti fisici. Ora si allargano in modo esplicito al software e all’intelligenza artificiale.
Il 28 ottobre 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo che attua la direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che sostituisce quella del 1985. Il comunicato del governo non entra nei contenuti: dice solo che il testo tiene conto dei pareri delle commissioni parlamentari. I dettagli vengono dallo schema di decreto trasmesso al Parlamento il 7 agosto 2026 (atto del Governo n. 434) e dalla sua relazione.
Perché cambia la regola del 1985
Oggi la materia è regolata dagli articoli da 114 a 127 del Codice del consumo. Secondo la relazione del governo, quella disciplina era «concepita per un’economia di prodotti tangibili e catene di fornitura lineari» ed è diventata inadeguata per software, prodotti connessi e sistemi capaci di apprendere. Lo schema riscrive per intero quegli articoli.
Cosa rientra e cosa resta fuori
Nello schema il software diventa un prodotto, con un’eccezione: il software libero e open source sviluppato o fornito nel corso di un’attività non commerciale. La relazione precisa che la nuova disciplina include «il software e i sistemi di intelligenza artificiale nella nozione di prodotto».
Rientrano anche, come componenti, i servizi digitali collegati, senza i quali il prodotto non riesce a svolgere una o più funzioni. Oltre al fabbricante possono rispondere, a certe condizioni, chi produce un componente difettoso, l’importatore, distributori e piattaforme online.
Il fabbricante non può difendersi sostenendo che il difetto è nato dopo l’immissione sul mercato, se dipende dal software, dai suoi aggiornamenti, da un servizio collegato o dalla mancanza degli aggiornamenti necessari a mantenere la sicurezza, finché il prodotto resta sotto il suo controllo. Nel valutare il difetto conta anche la capacità del prodotto di continuare a imparare dopo l’immissione sul mercato.
Il considerando 13 della direttiva chiarisce che il software è un prodotto comunque sia fornito: integrato in un dispositivo, via rete o cloud, o come software-as-a-service. Le semplici informazioni, come gli e-book o il mero codice sorgente, invece non lo sono.
Quali danni si possono chiedere
Lo schema elenca tre tipi di danno risarcibile:
- morte o lesioni all’integrità fisica e psichica, accertabili con una valutazione medico-legale;
- danni o distruzione di beni, esclusi tra l’altro il prodotto difettoso stesso e i beni usati solo per lavoro;
- distruzione o corruzione di dati non usati per lavoro, compresi i costi per recuperarli o ripristinarli.
Secondo la documentazione del governo, sparisce anche la franchigia oggi prevista dal Codice del consumo, per cui i danni alle cose sono risarciti solo per la parte che supera 387 euro. Ogni patto che escluda o limiti questa responsabilità è nullo.
Cosa non cambia
Non ogni problema con un’app diventa un risarcimento. Per lo schema è difettoso il prodotto che non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere o che è prevista dalle norme. Un semplice bug, una risposta sbagliata di un chatbot o un disservizio, quindi, non danno diritto di per sé a un risarcimento con queste regole: servono un difetto di sicurezza, un danno tra quelli previsti e il nesso causale.
Resta il principio di fondo: non serve dimostrare la colpa del produttore. E restano le altre strade previste dalla legge: lo schema fa salvi gli altri regimi di responsabilità.
Le nuove regole, poi, non sono retroattive: valgono per i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026. Per quelli precedenti resta la disciplina attuale.
Le prove: cosa cambia per chi ha subito un danno
Chi chiede il risarcimento deve ancora provare difetto, danno e nesso causale. Se però rende plausibile la domanda, il giudice ordina al convenuto di esibire le prove pertinenti a sua disposizione, nei limiti del necessario e tutelando i segreti commerciali.
Il difetto si presume se il convenuto non esibisce le prove, se il prodotto non rispetta requisiti obbligatori di sicurezza o se il danno nasce da un malfunzionamento evidente durante un uso ragionevolmente prevedibile. Nei casi di eccessiva complessità tecnica o scientifica può bastare dimostrare che difetto o nesso causale sono probabili. Chi è chiamato a rispondere può sempre contestare queste presunzioni.
Per agire ci sono tre anni da quando si conoscono, o si sarebbero dovuti conoscere, danno, difetto e responsabile; il diritto si estingue dopo dieci anni dall’immissione sul mercato o dalla messa in servizio, venticinque per lesioni che emergono a distanza di tempo.
Da quando vale e cosa manca
La direttiva fissa al 9 dicembre 2026 il termine per il recepimento. Il decreto approvato il 28 ottobre non risulta ancora pubblicato e potrebbe differire dallo schema, perché tiene conto dei pareri delle commissioni. Le commissioni Giustizia di Camera e Senato avevano dato parere favorevole con osservazioni, tra cui far salve le definizioni delle normative di settore. Il testo definitivo farà fede solo quando sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Cosa fare
Per i consumatori:
- conservare scontrini e fatture dei prodotti connessi;
- installare gli aggiornamenti;
- in caso di danno, salvare foto, schermate e comunicazioni con l’assistenza.
Per sviluppatori e piccole imprese:
- tracciare versioni e aggiornamenti rilasciati;
- documentare progettazione, test e gestione delle vulnerabilità;
- rivedere i contratti: chi integra il software di una micro o piccola impresa può concordare con lei di rinunciare alla rivalsa;
- verificare le coperture assicurative.
Sono indicazioni generali: per un caso concreto conviene sentire un avvocato o un’associazione di consumatori.
Fonti citate
| n. | Titolo | Editore | Data o consultazione | URL | Uso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 195 | Governo italiano | 28/10/2026; consultato 02/11/2026 07:58 | https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-195/32973 | Fonte primaria: approvazione in esame definitivo, pareri delle commissioni |
| 2 | Atto del Governo n. 434, scheda dell’iter | Camera dei deputati | consultato 02/11/2026 07:58 | https://www.camera.it/leg19/682?atto=434&idLegislatura=19&tab=&tipoAtto=Atto | Fonte primaria: trasmissione 07/08/2026, pareri delle commissioni |
| 3 | Schema di decreto legislativo, atto trasmesso n. 434 | Camera dei deputati, testo del Governo | consultato 02/11/2026 07:58 | https://documenti.camera.it/apps/nuovoSito/attiGoverno/schedaLavori/getTesto.ashx?leg=XIX&file=0434.pdf | Fonte primaria: articoli 114-127 del Codice del consumo come riscritti, art. 3 sull’applicazione |
| 4 | Relazione illustrativa, tabella di concordanza, relazione tecnica, ATN e AIR allegate all’AG 434 | Governo, via Camera dei deputati | consultato 02/11/2026 07:59 | https://documenti.camera.it/apps/nuovoSito/attiGoverno/schedaLavori/getTesto.ashx?leg=XIX&file=0434_F001.pdf | Fonte primaria: citazioni testuali, franchigia, termine di recepimento, contenuti della direttiva tramite tabella di concordanza |
| 5 | Direttiva (UE) 2024/2853 | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, Ufficio delle pubblicazioni | GU L del 18/11/2024; consultata 02/11/2026 08:01 tramite Cellar (EUR-Lex non raggiungibile) | https://publications.europa.eu/resource/cellar/10bdc8d8-a54e-11ef-85f0-01aa75ed71a1.0013.03/DOC_1 | Fonte primaria: considerando 13, artt. 2, 21 e 22 |
| 6 | 2ª Commissione Giustizia del Senato, seduta n. 431, parere sull’AG 434 | Senato della Repubblica, via parlamento.it | 15/09/2026; consultato da Sara 02/11/2026 08:03 | https://www.parlamento.it/show-doc?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1520957&part=doc_dc | Fonte primaria: parere favorevole con una osservazione (definizioni delle normative di settore) |
| 7 | Prodotti difettosi, la responsabilità si estende anche ad articoli e servizi digitali | Il Sole 24 Ore | 29/10/2026; consultato 02/11/2026 08:01 | https://www.ilsole24ore.com/art/prodotti-difettosi-responsabilita-si-estende-anche-ad-articoli-e-servizi-digitali-AJYLOryB | Ripresa, solo contesto |
| 8 | Software dannosi, arriva il diritto al risarcimento | la Repubblica | 02/11/2026; consultato 02/11/2026 08:00, solo sommario leggibile | https://www.repubblica.it/economia/2026/11/02/news/software_dannosi_arriva_il_diritto_al_risarcimento_cosa_cambia_per_i_consumatori-425691996/ | Ripresa, solo contesto |
Immagine di copertina generata con IA (Grok Bot) e composta dalla redazione.