Chatbot e articoli di giornale: il primo parere alla Corte UE sull’IA generativa

Chatbot e articoli di giornale: il primo parere alla Corte UE sull’IA generativa

Informazioni aggiornate al 4 novembre 2026.

Il primo caso sull’IA generativa a Lussemburgo

Il 3 novembre 2026 il primo avvocato generale Maciej Szpunar ha presentato le sue conclusioni nella causa C-250/25, Like Company. Secondo il comunicato stampa n. 155/26 della Corte di giustizia dell’Unione europea, è il primo caso in materia di intelligenza artificiale generativa che arriva davanti alla Corte.

Il punto centrale riguarda le risposte dei chatbot alle domande sulle notizie. Secondo l’avvocato generale, il recupero e il riutilizzo in tempo reale di articoli online per generare risposte «possono, in determinate circostanze, violare i diritti degli editori di testate giornalistiche».

Va chiarito subito che cosa non è questo documento: non è una sentenza. Le conclusioni dell’avvocato generale sono una proposta di soluzione giuridica che la Corte può seguire oppure no.

La causa: Like Company contro Google

Like Company è un operatore ungherese che gestisce vari portali web. Ha fatto causa a Google Ireland davanti al Tribunale regionale di Budapest, in relazione a Gemini, il chatbot di intelligenza artificiale generativa offerto dal gruppo Alphabet.

Secondo Like Company, Google avrebbe usato gli articoli dei suoi portali per addestrare i modelli linguistici di Gemini e li avrebbe ripetutamente riprodotti e resi disponibili al pubblico tramite il chatbot tra il 13 giugno 2023 e il 31 maggio 2024. Sono accuse della società ungherese, su cui il giudice nazionale non si è ancora pronunciato.

La società invoca il diritto connesso che l’articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790 riconosce agli editori per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni. Il tribunale di Budapest ha sospeso il procedimento e ha posto alla Corte quattro questioni pregiudiziali: due sull’addestramento dei modelli, due sulle risposte fornite agli utenti.

L’addestramento dei modelli

Sulle due questioni relative all’addestramento l’avvocato generale propone alla Corte di dichiararle irricevibili. Il motivo, spiega il comunicato, è che non ci sono prove che gli articoli di Like Company siano stati usati per addestrare i modelli di Gemini e che l’addestramento non costituisce una forma di «utilizzo online» di pubblicazioni giornalistiche. Per questo le questioni sono considerate ipotetiche.

Per completezza, Szpunar suggerisce comunque alla Corte che l’uso di opere e altri materiali protetti per addestrare un modello linguistico sia, di norma, liberamente consentito grazie all’eccezione per l’estrazione di testo e di dati, prevista dall’articolo 4 della stessa direttiva.

Le risposte in tempo reale

Il cuore del parere riguarda la tecnologia chiamata «Generazione potenziata dal recupero» (Retrieval-Augmented Generation, RAG o «grounding»). Grazie a essa il chatbot raccoglie informazioni dal web in tempo reale e, per rispondere sulle notizie, spesso recupera articoli di stampa disponibili online.

Qui l’avvocato generale parte da un principio: il diritto dell’editore «non tutela i semplici fatti riportati nelle pubblicazioni giornalistiche, ma solo la forma specifica di espressione di tali pubblicazioni». Lo scopo è proteggere l’investimento necessario per realizzarle, non dare agli editori un monopolio sulle notizie.

Per stabilire se c’è una riproduzione, contano due fattori. Il primo è se il chatbot ha avuto accesso all’articolo in modo illecito, in particolare eludendo misure tecniche efficaci, come un paywall, volte a limitare l’accesso all’articolo o la sua estrazione dal web. Il secondo è se la risposta si limita a riportare fatti oppure riutilizza la forma dell’articolo in modo riconoscibile, al punto che l’utente non ha più bisogno di leggere l’originale.

Quanto alla messa a disposizione del pubblico, secondo il parere il diritto dell’editore è di norma violato quando la forma dell’articolo è «sistematicamente riconoscibile» nelle risposte del chatbot.

Chi risponde

Secondo Szpunar, il fornitore del chatbot è responsabile di questi possibili utilizzi in due casi: se sono inerenti alla sua strategia commerciale, oppure se non ha adottato misure adeguate a contrastarli «in modo credibile ed efficace».

Si tratta di criteri generali proposti alla Corte. Se nel caso concreto ci sia stata una violazione non lo stabiliscono né l’avvocato generale né la Corte: spetterà al giudice ungherese decidere, conformemente alla futura sentenza della Corte.

Che cosa cambia adesso

Per ora, nulla di immediato. Il comunicato ricorda che le conclusioni non vincolano la Corte, che i giudici cominciano adesso a deliberare e che la sentenza sarà pronunciata in una data successiva, non ancora indicata.

Un portavoce di Google, citato il 3 novembre dall’agenzia Reuters, ha detto che le eccezioni europee per l’estrazione di testo e di dati sono vitali per la competitività dell’Europa e per lo sviluppo dell’IA, e che Gemini crea risultati originali invece di replicare i contenuti, con controlli che permettono ai titolari dei diritti di scegliere e di negare l’uso dei propri contenuti (opt-out).

Fino alla sentenza, i criteri descritti restano una proposta.

Che cosa possono fare i titolari di un sito

Chi pubblica contenuti online può intanto informarsi sugli strumenti tecnici già disponibili, come il file robots.txt, per esprimere le proprie preferenze sull’uso dei contenuti da parte dei sistemi di IA. Se e in che misura questi strumenti contino rispetto ai criteri proposti dall’avvocato generale lo chiarirà, eventualmente, la sentenza. Ne abbiamo parlato in un articolo dedicato: https://danielemondello.it/robots-txt-addestramento-ia-wordpress/

Questo articolo non offre consulenza legale: per valutazioni sul proprio caso è opportuno rivolgersi a un professionista.

Immagine di copertina generata con IA (Grok Bot) e composta dalla redazione.